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D. 16/05/2006 n. 266c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 39-ter - Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento. Art. 39-quater - Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili 1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente regolamento. 2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis). 3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili. 4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), del testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili. Art. 39-quinquies - Autorizzazione alla fornitura dei servizi 1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili. 2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche. 4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento. 5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica. Art. 39-sexies - Licenza dell'operatore di rete 1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili. 2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili. 3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis). 4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza. 5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS. 6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente regolamento. Art. 39-septies - Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale. Art. 39-octies - Successivi adeguamenti 1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo. 2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili. ». |
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